TRIBUNALE DI VITERBO 
                           Sezione civile 
 
 
                   Ufficio esecuzioni immobiliari 
 
E.I. R.G. 244/2008. 
    Atto di promovimento di questione di legittimita' costituzionale; 
    Il giudice dott. Antonino Geraci, a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 9 febbraio 2022; 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Rilevato  che  il  sottoscritto  e'  giudice   della   esecuzione
immobiliare di cui in epigrafe; 
    Rilevato che  le  attivita'  dell'esperto  e  i  contenuti  della
perizia di stima sono descritti  dall'art.  173-bis  disp.  att.  del
codice di procedura civile; 
    Considerato che in particolare  l'art.  173-bis  disp.  att.  del
codice di procedura civile n. 8) prevede  «la  verifica  che  i  beni
pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e  se  vi  sia
stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene  del
debitore pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da  alcuno  dei
suddetti titoli»; 
    Rilevato che dall'esame della documentazione ipocatastale e della
relazione stimativa redatta  dall'esperto  stimatore,  depositata  in
data 3 febbraio 2010 (cfr. pag. 10),  e'  emerso  che  la  proprieta'
degli immobili staggiti siti nel comune di ... censiti nel N.C.T.  al
foglio ..., particelle ... (oggi e ...) - (oggi ...)  e'  gravata  da
usi civici di «ghiandare» e «spigare» non ancora liquidati; 
    Rilevato che l'esistenza di tali usi  civici  risulta  confermata
anche dall'atto di  acquisto  del  debitore  esecutato  del  ...  ove
peraltro si precisa «che il terreno in oggetto, di natura privata, e'
gravato da usi civici di "ghiandare" e "spigare" per cui il comune di
...  ha  notificato  alla  venditrice  in  data   ...   proposta   di
liquidazione, la liquidazione di detti usi civici ed il relativo atto
di affrancazione rimarranno ad  esclusivo  carico  della  venditrice»
(cfr. atto notarile depositato in allegato alla relazione peritale in
data 26 febbraio 2019); 
    Rilevato che anche nell'atto di  acquisto  del  dante  causa  del
debitore, rogato in data ..., si specifica che  i  terreni  risultano
gravati  da  usi  civici,  come  da   certificato   di   destinazione
urbanistica del ... allegato al predetto  atto  notarile  (cfr.  atto
notarile depositato in allegato alla relazione peritale  in  data  26
febbraio 2019); 
    Considerato che  all'udienza  del  13  maggio  2010  il  compendo
staggito veniva posto in vendita, nonostante  fosse  gravato  da  usi
civici, in virtu' della ritenuta alienabilita' dei beni di proprieta'
privata gravati da usi civici; 
    Rilevato che in data 8 novembre 2017,  a  seguito  di  molteplici
esperimenti di vendita, il bene veniva aggiudicato; 
    Rilevato che in data 22 marzo 2018 veniva tuttavia dichiarata  la
decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del  prezzo  nel
termine previsto nell'ordinanza di  vendita  disponendo  altresi'  la
perdita della cauzione versata; 
    Considerato che l'art. 177 disp. att.  del  codice  di  procedura
civile dispone che «l'aggiudicatario inadempiente e' condannato,  con
decreto del giudice dell'esecuzione, al  pagamento  della  differenza
tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta
la vendita»; 
    Ritenuto pertanto che  occorre  proseguire  nelle  operazioni  di
vendita sia per consentire ai creditori di soddisfarsi  sul  ricavato
sia al fine  di  determinare  l'importo  cui  condannare  l'offerente
inadempiente  per  l'ipotesi  in  cui  la  successiva  aggiudicazione
dovesse intervenire per un minor prezzo; 
    Rilevato che all'udienza del 4 ottobre 2018, visto  il  carattere
risalente nel tempo  della  relazione  peritale  iniziale,  l'esperto
stimatore e'  stato  incaricato  di  redigere  la  relazione  tecnica
aggiornata sullo stato dei beni immobili staggiti; 
    Considerato che, in seguito a  diverse  integrazioni  documentali
richieste all'esperto stimatore, e' stata  disposta  la  comparizione
delle  parti  all'udienza  del  9  febbraio   2022   onde   procedere
all'ordinanza di vendita del compendio staggito; 
    Rilevato  che  in  data  20  gennaio  2022  l'esperto   stimatore
depositava un certificato del comune di ... nel quale  si  dava  atto
che i beni censiti al foglio ... del predetto comune ed  identificati
con  le  particelle  ...  (ricompresi  nel  pignoramento  debitamente
trascritto in data ... reg. part. ... e reg. gen. ...)  sono  gravate
da diritti civici ma non ricadono nel demanio civico; 
    Considerato   pertanto   che   dalla   documentazione    prodotta
dall'esperto in data 20 gennaio 2022  si  evince  che  non  e'  stata
portata a compimento l'attivita' di  liquidazione  degli  usi  civici
richiamata nell'atto di acquisto del ... in virtu' della proposta del
comune di ..., successivamente ritirata; 
    Rilevato che medio  tempore  e'  stata  promulgata  la  legge  20
novembre  2017,  n.  168,  rubricata  «Norme  in  materia  di  domini
collettivi» entrata in vigore il 13 dicembre  2017,  ossia  in  epoca
successiva alla iscrizione delle formalita' ipotecarie sul  compendio
e   alla   trascrizione    dell'atto    di    pignoramento    nonche'
all'aggiudicazione disposta dal professionista  delegato  in  data  8
novembre 2017; 
    Considerato che l'art. 3, comma 1, legge  20  novembre  2017,  n.
168, in materia di domini collettivi, definisce beni  collettivi  «a)
le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita'  degli
abitanti del territorio di un comune o di una  frazione,  imputate  o
possedute  da  comuni,  frazioni  od  associazioni  agrarie  comunque
denominate; b) le terre, con le costruzioni di pertinenza,  assegnate
in proprieta'  collettiva  agli  abitanti  di  un  comune  o  di  una
frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di
qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di
soggetti pubblici e privati; c) le terre derivanti:  da  scioglimento
delle promiscuita' di cui all'art. 8 della legge 16 giugno  1927,  n.
1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n.
1766  del  1927;  dallo   scioglimento   di   associazioni   agrarie;
dall'acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della medesima legge  n.
1766 del 1927 e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;  da
operazioni e provvedimenti di liquidazione o  da  estinzione  di  usi
civici; da permuta o da donazione;  d)  le  terre  di  proprieta'  di
soggetti pubblici o privati, sulle quali i  residenti  del  comune  o
della frazione esercitano usi civici  non  ancora  liquidati;  e)  le
terre  collettive  comunque  denominate,  appartenenti   a   famiglie
discendenti dagli antichi  originari  del  luogo,  nonche'  le  terre
collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952,
n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 7977, n. 1102, e 3 della legge
31 gennaio 1994, n. 97; f) i corpi idrici sui quali i  residenti  del
comune o della frazione esercitano usi civici»; 
    Ritenuto, dunque che, i beni staggiti ed indicati nel certificato
del comune di ... del ...  costituiscono  beni  collettivi  ai  sensi
della lettera  d)  dell'art.  3,  comma  1,  legge  n.  168/2017  non
risultando completato  il  procedimento  di  liquidazione  degli  usi
civici su di essi gravanti; 
    Considerato  che  l'art.  3,  comma  2,  legge  n.  168/2017  non
ricomprende i beni di cui alla lettera d) del comma  1  del  medesimo
articolo tra i domini collettivi  che  «costituiscono  il  patrimonio
antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o  demanio
civico»; 
    Considerato che tuttavia l'art. 3, comma  3,  legge  n.  168/2017
dispone che «Il regime giuridico dei beni di cui  al  comma  1  resta
quello dell'indivisibilita', dell'inusucapibilita' e  della  perpetua
destinazione agro-silvo-pastorale», senza escludere da tale regime  i
domini collettivi di proprieta' di privati di cui all'art.  3,  comma
1, lettera d); 
    Considerato che l'art. 11 della legge 16 giugno  1927,  n.  1766,
riguardante il riordinamento degli usi  civici  ha  distinto  i  beni
costituenti il demanio civico  (agr.  art.  9  della  legge)  in  due
categorie ossia: a) convenientemente utilizzabili come bosco  o  come
pascolo permanente; b) convenientemente utilizzabili per  la  coltura
agraria; 
    Rilevato che la richiamata legge n. 1766 del 1927 sancisce per  i
beni della categoria sub a) l'inalienabilita' e  l'impossibilita'  di
mutamento  di  destinazione,  salvo   autorizzazione   del   Ministro
dell'economia nazionale (art. 12, comma secondo) mentre  per  i  beni
della categoria sub b) la possibilita'  della  ripartizione  e  della
assegnazione a coltivatori diretti, a titolo di enfiteusi con obbligo
delle  migliorie  (articoli  13  e  seguenti)   e   possibilita'   di
affrancazione dei fondi a seguito di accertamento delle stesse  (cfr.
articoli 19 e 21); 
    Rilevato che i divieti  di  alienazione  sanciti  dalla  predetta
legge 16 giugno 1927, n.  1766  ed,  in  particolare  il  regime  ivi
previsto dall'art. 21, comma 3, risultano testualmente riferiti  solo
alle terre appartenenti alle collettivita'  (o  comunque  a  soggetti
pubblici) non anche alle terre private gravate da diritti  in  favore
delle collettivita'; 
    Considerato che tale interpretazione  trova  conferma  sia  nella
dottrina notarile sia nell'operato dei diversi notai che hanno rogato
negli  ultimi  vent'anni  gli  atti  di  alienazione  del   compendio
pignorato   e   cio'   hanno   fatto   nella   piena   consapevolezza
dell'esistenza di siffatti usi civici; 
    Rilevato che anche la prassi amministrativa,  pur  non  rilevando
quale fonte del diritto, conferma  l'interpretazione  costante  circa
l'assenza di limiti al regime di alienabilita'  delle  terre  private
gravate da usi civici (cfr. nota assessorato  agricoltura  e  foreste
Regione Lazio, 11 giugno 1990, prot. 3375); 
    Rilevato che al contrario l'inalienabilita' di cui art. 3,  comma
3 della legge n. 168/2017 e' testualmente riferita a tutti  i  domini
collettivi indicati nel medesimo articolo; 
    Considerato peraltro che la legge 20 novembre 2017, n.  168,  non
contiene alcuna disposizione transitoria relativa alle terre  private
gravate da usi civici per le quali alla data  di  entrata  in  vigore
della legge non sia stato concluso il procedimento di liquidazione; 
    Rilevato altresi' che il legislatore ha formulato la disposizione
di cui all'art. 3, comma 3, della predetta legge come  una  norma  di
carattere meramente ricognitivo utilizzando la locuzione  «il  regime
giuridico   dei   beni   di   cui   al   comma   1    resta    quello
dell'inalienabilita'»; 
    Considerato pertanto  che,  pur  nell'assenza  di  una  pregressa
espressa previsione normativa che  sancisse  l'inalienabilita'  delle
terre private gravate da usi civici, il legislatore ha inteso fornire
una interpretazione del dato normativo previgente come contenente  un
generalizzato divieto di alienazione per tutti i domini collettivi, a
prescindere dalla natura pubblica o privata dei beni; 
    Rilevato che la  Corte  di  cassazione  ha  gia'  avuto  modo  di
chiarire che «Un bene aggravato da uso civico non puo' essere oggetto
di espropriazione  forzata,  per  il  particolare  regime  della  sua
titolarita' e della sua circolazione, che  lo  assimila  ad  un  bene
appartenente al demanio, nemmeno potendo per  esso  configurarsi  una
cosiddetta   sdemanializzazione   di   fatto;    l'incommerciabilita'
derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei  procedimenti
di  liquidazione  dell'uso  civico   e   prima   del   loro   formale
completamento, la preminenza  di  quel  pubblico  interesse,  che  ha
impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti
qualunque  circolazione,  compresa  quella  derivante  dal   processo
esecutivo, quest'ultimo essendo posto  a  tutela  dell'interesse  del
singolo creditore, e dovendo percio' recedere  dinanzi  al  carattere
superindividuale   e   lato   sensu   pubblicistico    dell'interesse
legittimante l'imposizione dell'uso civico; siffatto divieto comporta
pertanto la non assoggettabilita' del bene gravato da uso  civico  ad
alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento»
(cosi' Cass. sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792); 
    Rilevato che tale statuizione e' stata formulata  in  riferimento
ai beni del demanio  civico  peri  quali  e'  stato  escluso  sia  il
maturare  dell'usucapione  in   favore   degli   occupanti   sia   la
possibilita' che il carattere della demanialita' possa venir meno  in
assenza di provvedimenti amministrativi formali ed  in  via  di  mero
fatto; 
    Considerato che pertanto, a contrario,  deve  dedursi  che  nella
disciplina antecedente alla  legge  n.  168/2017  non  vi  fosse  una
preclusione al pignoramento delle terre private gravate da usi civici
in quanto le stesse non appartengono al demanio civico (in  argomento
anche  Cassazione  civile  sez.  II  -  22/01/2018,  n.   1534,   con
riferimento al diritto del livellario); 
    Ritenuto che la disposta inalienabilita' dei  domini  collettivi,
ex combinato disposto dei comma 1, lettera d) e comma 3  dell'art.  3
della legge n. 168/2017, si applica anche alle  vendite  disposte  in
sede esecutiva stante l'assenza di una espressa deroga ed  in  virtu'
dei richiamati principi della Corte di cassazione circa il  carattere
recessivo degli interessi del ceto creditorio  rispetto  al  pubblico
interesse considerato dal complesso delle norme concernenti  gli  usi
civici; 
    Ritenuto che, nella presente procedura esecutiva, ai  fini  della
prosecuzione delle vendite e' necessario  previamente  scrutinare  la
legittimita'   costituzionale   del   regime    di    inalienabilita'
espressamente previsto peri beni ascrivibili alla  categoria  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d)  della  legge  n.  168/2017  tra  cui
rientrano i beni  oggetto  della  procedura  esecutiva  in  epigrafe,
censiti al N.C.T. del Comune di ... foglio ... particelle n. ... 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  della  predetta
disposizione, in quanto confluente con gli articoli 3, 24 e 42  della
Carta costituzionale; 
 
                               Motivi 
 
1. Ricostruzione della fenomenologia degli usi civici. 
    La Corte  di  cassazione  ha  avuto  modo  di  statuire  che  con
l'espressione «uso civico» si intende  «sia  il  diritto  dell'intera
collettivita' di trarre alcune utilita' primarie dalle terre  su  cui
l'uso grava, sia l'esercizio di tale diritto, che non  puo'  avvenire
se non per mezzo del singolo utente, il quale, in quanto membro della
collettivita', e' titolare, egli  stesso,  come  singulus  et  civis,
dell'uso nei confronti del proprietario  della  terra  su  cui  l'uso
grava nei confronti degli altri utenti» (cosi' Cassazione 2  febbraio
1962, n. 210, in Foro amministrativo, 1962, II, p. 394). 
    Il dossier n. 594 elaborato dal servizio studi della  Camera  dei
deputati evidenzia che «I beni  gravati  da  uso  civico  sono  stati
sovente - soprattutto nelle impostazioni piu'  risalenti  ricostruiti
come terre in dominio collettivo, la cui negoziazione e  circolazione
presupponeva l'assenso di tutti i cives, talvolta perfino fondata sul
malagevole criterio  dell'unanimita',  nel  senso  cioe'  che  nessun
membro  della  collettivita'  civica  nel  momento  negoziale  poteva
mancare, ne' essere di contrario avviso, affinche' la popolazione non
si  privasse  dei  suoi  secolari   diritti   senza   un'apprezzabile
contropartita». 
    In   virtu'   del   carattere   di   proprieta'   collettiva   la
giurisprudenza di  legittimita'  e'  giunta  ad  assimilare  il  bene
gravato da uso civico a quello  demaniale,  (Cassazione,  12  ottobre
1948,  n.  1739;  Cassazione  12  dicembre  1953,  n.  3690)   ovvero
equiparando il relativo regime a quello proprio  dei  beni  demaniali
(Cassazione 8 novembre 1983, n. 6589; Cassazione 28  settembre  1977,
n. 4120; Cassazione 15 giugno 1974, n. 1750). 
    La  dottrina,  in  particolar  modo  quella  notarile,  ha  avuto
tuttavia modo di elaborare una prima distinzione tra  usi  civici  su
terre facenti parte del cd. «demanio  feudale  o  allodiale»,  ovvero
appartenenti a privati, dai diritti su beni di proprieta' collettiva,
facenti parte del demanio civico universale o comunale. 
    Tale distinzione e' stata fatta propria dalla legge  n.  168/2017
ed in particolare dall'art. 3, comma 2, ove e' chiarito che i beni di
cui  al  comma  1  dell'art.  3,  lettere  a),  b),  c),  e)  e   f),
costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto  anche
patrimonio civico o demanio civico. 
    Non sono invece richiamati i domini collettivi di cui all'art. 3,
comma 1, lettera  d),  ossia  le  terre  di  proprieta'  di  soggetti
pubblici o privati, sulle  quali  i  residenti  del  comune  o  della
frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. 
    Nel gia' richiamato dossier n. 594 si specifica che tale  mancata
inclusione dei beni di cui alla predetta lettera d) «sembra  derivare
dal fatto che le terre di cui  alla  lettera  d)  appartengono  "iure
privatorum" a un ente collettivo oppure a un privato che, in entrambi
i casi, sfuggono alla qualifica di bene demaniale». 
    La piu' accreditata dottrina ha definito gli  usi  civici  in  re
aliena, ossia gravanti su terre private, come utilitates a  vantaggio
di una comunita' su di un determinato territorio che puo' appartenere
sia ad un soggetto privato  sia  ad  un'altra  collettivita'.  Si  e'
peraltro osservato come l'eventuale accostamento dell'uso  civico  in
re aliena alle servitu' prediali non rende possibile  individuare  un
fondo servente e un fondo dominante. 
    Si e' quindi proposto di qualificare l'uso civico come un diritto
che ha non solo le tradizionali caratteristiche reali di inerenza  al
fondo,  ma  anche  l'assolutezza,   l'opponibilita'   a   terzi,   la
difendibilita' in giudizio. Tuttavia, esso e' atipico perche' non  e'
costruito come un limite al potere del proprietario, ma come parte di
una situazione  dominicale  complessa,  in  cui  la  titolarita'  del
diritto e la sua utilizzazione concreta convivono non come situazioni
di eccezionale scomposizione  del  contenuto  proprietario,  ma  come
situazione normale, naturalmente costruita intorno alla dissociazione
tra dominio diretto e dominio utile. 
2.  Violazione  del  principio   di   uguaglianza   (art.   3   della
Costituzione). 
    In primo luogo l'art. 3, comma 3 della legge n.  168/2017  appare
in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale in quanto regola
in  modo  eguale  situazioni  giuridiche  differenti.  Invero,   tale
disposizione assoggetta al medesimo regime di inalienabilita'  sia  i
domini collettivi di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  d)  della
predetta legge sia i domini collettivi costituenti il demanio  civico
ex art.  3,  comma  2  della  legge  n.  168/2017.  Invero  la  Corte
costituzionale ha chiarito che la  discrezionalita'  del  legislatore
«trova pur sempre un limite  nel  "criterio  di  ragionevolezza",  il
quale circoscrive la discrezionalita' del legislatore  e  vincola  le
sue  scelte  all'adozione  di  soluzioni  coerenti   coni   parametri
costituzionali» (sentenza n. 70 del 2015, punto 8 del considerato  in
diritto cosi' come richiamato dalla ordinanza n. 96/2018). 
    Il  legislatore  cosi'  omette  di  considerare  la  natura   non
demaniale delle terre di proprieta' di soggetti 
    pubblici o privati, sulle quali i residenti del  comune  o  della
frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. 
    La normativa cosi' comprime in modo ingiustificato il diritto  di
proprieta' spettante ai  soggetti  pubblici  o  privati  sulle  terre
gravate da usi civici. 
    La disposizione non appare dettata dall'esigenza di preservare  i
diritti esercitati dalla collettivita' poiche' il  trasferimento  del
diritto di proprieta' non appare  ostativo  all'esercizio  degli  usi
civici gravanti sul bene. 
    L'alienazione  del  bene  infatti  non  provoca  di  per  se'  la
cessazione dell'uso civico gravante su di  esso  al  pari  di  quanto
l'ordinamento giuridico prevede per altri diritti reali in re aliena. 
    Il  procedimento  di  liquidazione,  ove   non   fosse   impedita
l'alienazione ex art. 3, comma 3, legge  n.  168/2017,  ben  potrebbe
infatti essere avviato anche  dall'avente  causa  dell'alienante.  La
titolarita'  del  diritto  domenicale  appare  irrilevante   per   la
comunita'  stante  l'immutato  esercizio  dell'uso  civico  sul  bene
privato. 
    La disposizione della legge  n.  168/2017  appaiono  pertanto  in
contraddizione tra loro in quanto da un lato il comma 2  dell'art.  3
ribadisce la differenza esistente tra domini  collettivi  costituenti
il demanio civico e le terre private, dall'altro assoggetta  entrambe
le  differenti  tipologie  di  uso  civico  al  medesimo  regime   di
inalienabilita' (art. 3, comma 3). 
    Il regime di inalienabilita' previsto per il demanio  civico,  al
contrario, appare giustificato  dall'appartenenza  della  terra  alla
comunita' stessa di guisa che le limitazioni  alla  circolazione  del
bene appaiono funzionali  a  garantire  il  rispetto  dello  speciale
procedimento previsto dalla legge  6  giugno  1927,  n.  1766  e  dal
relativo regolamento di attuazione. 
    In tal modo il legislatore ha inteso contemperare la possibilita'
di  alienare  tali  domini   collettivi   con   le   esigenze   della
collettivita' stessa prevedendo particolari condizioni soggettive per
il trasferimento ovvero specifiche modalita' di impiego  delle  somme
da versare per l'alienazione del bene. 
    Tali esigenze non sussistono invece per l'alienazione delle terre
private gravate da uso civico. In tal caso  infatti  il  proprietario
del bene dispone del proprio diritto di  proprieta'  senza  che  cio'
arrechi nocumento alla collettivita' stante  la  permanenza  dell'uso
civico gravante sul bene. 
    Il patrimonio della  collettivita'  inoltre  appare  indifferente
all'alienazione delle terre private non subendo ne' un incremento ne'
un decremento,  al  contrario  di  quanto  si  verifica  in  caso  di
alienazione dei beni costituenti il demanio civico. 
    In  virtu'  delle  considerazioni  che  precedono  la   normativa
derivante dal combinato disposto dell'art. 3, comma  1,  lettera  d);
comma 2 e comma 3 appare irragionevole anche  sotto  il  profilo  del
bilanciamento tra la compressione del diritto del proprietario  e  la
tutela delle prerogative spettanti alla collettivita'. 
3. Violazione dell'art. 24 della Carta costituzionale. 
    La Corte costituzionale ha piu' volte precisato che la garanzia -
riconosciuta dall'art. 24, primo comma della Costituzione - di  poter
agire in giudizio per la tutela dei propri  diritti  comprende  anche
l'esecuzione forzata, che e' diretta a rendere effettiva l'attuazione
del provvedimento del giudice (Corte costituzionale - sentenza n. 522
del 2002). 
    Come  recentemente  affermato,  «La  tutela  in  sede  esecutiva,
infatti, e' componente essenziale del diritto di accesso al  giudice:
l'azione  esecutiva  rappresenta  uno  strumento  indispensabile  per
l'effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  perche'  consente  al
creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento
spontaneo da parte del debitore (ex plurimis,  sentenze  n.  225  del
2018, n. 198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e n. 321  del
1998; ordinanza n. 331 del 2001).  La  fase  di  esecuzione  coattiva
delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca
ed  essenziale  della  funzione   giurisdizionale,   deve   ritenersi
costituzionalmente necessaria (sentenza n. 419 del 1995), stante  che
«il principio da' effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  [...]
rappresenta un  connotato  rilevante  di  ogni  modello  processuale»
(sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011). 
    E' certo  riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore  la
conformazione  degli  istituti  processuali,  con  il  limite   della
manifesta  irragionevolezza  o  arbitrarieta'  della  disciplina  (ex
plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 10 del 2013 e n. 221 del 2008);
ma tale limite e' valicato «ogniqualvolta emerga  un'ingiustificabile
compressione del diritto di agire» (sentenza n. 225 del  2018;  negli
stessi termini, tra le tante, sentenze n. 87 del  2021,  n.  271  del
2019, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004) (Cosi'  Corte  costituzionale
sentenza n. 128 del 2021). 
    L'inalienabilita' prevista per le terre private di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d), testualmente prevista dall'art.  3,  comma  3
della legge n. 168/2017 appare in contrasto  anche  con  il  precetto
dell'art. 24 della Carta costituzionale. 
    La normativa omette di considerare che il proprietario  del  bene
gravato da uso civico (al contrario di quanto avviene per l'occupante
privo di titolo per le terre appartenenti  al  demanio  civico)  puo'
legittimamente utilizzare il fondo purche'  cio'  non  contrasti  con
l'esercizio dei diritti di uso civico spettanti alla collettivita'. 
    In tal  modo  il  creditore,  in  pendenza  del  procedimento  di
liquidazione dell'uso civico, viene privato del diritto di  procedere
ad esecuzione forzata sul bene  senza  che  sia  finanche  apprestata
tutela  alla  conservazione  del  bene  del  debitore  che  godendone
potrebbe arrecare danni allo stesso. 
    La circostanza che il debitore possa  medio  tempore  godere  del
bene, con il  solo  limite  di  garantire  alla  collettivita'  l'uso
civico, rende estremamente probabile che l'esecutato si astenga  (non
essendovi obbligato) dal concludere il procedimento  di  liquidazione
cosi' da poter godere indefinitamente del bene stante la  persistenza
dell'uso civico non ancora liquidato. 
    Al contempo anche la  collettivita'  che  esercita  l'uso  civico
appare  meno  tutelata  nell'esercizio  del   proprio   diritto.   La
circostanza che  il  proprietario  del  bene  sia  un  soggetto  gia'
inadempiente alle  obbligazioni  assunte  verso  il  ceto  creditorio
impedirebbe alla collettivita' di  poter  ottenere  dallo  stesso  il
risarcimento  del  danno  nel  caso  in  cui  lo   stesso   impedisse
l'esercizio dell'uso civico non potendo essere recuperate neppure  le
spese legali dei relativi  procedimenti.  La  deficitaria  situazione
patrimoniale  del  proprietario  inoltre  esporrebbe  i  beni  ad  un
possibile decadimento in assenza della  necessaria  manutenzione  che
come noto richiede disponibilita' economico finanziarie. 
    In tal  modo  l'inalienabilita'  del  bene,  in  assenza  di  una
normativa che ne escluda l'applicabilita' ai procedimenti  esecutivi,
concorsuali ed in genere alle  vendite  coattive,  pone  il  debitore
nella condizione di sottrarsi alla vendita  coattiva  dei  suoi  beni
senza che cio' si traduca  nella  tutela  dei  diritti  esistenti  in
favore  della  collettivita'  che  la  legge  n.   168/2017   intende
salvaguardare. 
    Non vi e' infatti alcuna previsione che consenta ai creditori  di
avviare e concludere il procedimento di liquidazione dell'uso  civico
gravante sui beni di proprieta' del debitore e cio' finanche  qualora
il debitore abbia concesso diritti reali di garanzia sul bene. 
    Parimenti al giudice  dell'esecuzione  non  e'  attribuito  alcun
potere in merito al procedimento di liquidazione  volto  a  procurare
l'estinzione del diritto di uso civico. 
    La  normativa  appare  pertanto  irragionevole  e  comporta   una
sproporzionata compressione dei diritti  del  ceto  creditorio  senza
peraltro avere riguardo alla natura del soggetto  creditore  rispetto
al debitore.  Si  pensi  all'esecuzione  forzata  intrapresa  per  il
mancato pagamento di prestazioni alimentari o di mantenimento. 
    E' noto che  l'ordinamento  italiano  prevede  altre  ipotesi  di
inalienabilita' del  bene  ovvero  di  temporanea  incommerciabilita'
dello  stesso.  In  tali  ipotesi  tuttavia  sono  salvaguardate   le
prerogative del ceto creditorio come avviene ad esempio in materia di
violazioni urbanistiche. In tal caso, il divieto  di  alienazione  in
presenza di abusi edilizi, non debitamente sanati,  non  opera  nelle
procedure esecutive cui tale facolta', in presenza di abusi sanabili,
e'  concessa  all'aggiudicatario  nei  centoventi  giorni  successivi
all'emissione del decreto  di  trasferimento.  In  tale  ipotesi,  il
legislatore si e' avveduto della circostanza che il debitore potrebbe
difettare di interesse a concludere la sanatoria ovvero potrebbe  non
disporre delle somme necessarie. In tal caso, la previsione che possa
provvedervi l'aggiudicatario consente di bilanciare  il  diritto  del
ceto  creditorio  con  gli  ulteriori  interessi  contemperati  dalla
normativa urbanistica. 
    La previsione di cui all'art. 3, comma 3 della legge n.  168/2017
invece non  consente  alcuna  regolamentazione  delle  terre  private
gravate da  usi  civici  soggette  ad  esecuzione  forzata  con  cio'
manifestando  l'irragionevolezza  della  previsione   normativa   non
corrispondendo tale divieto  di  alienazione  ad  alcun  apprezzabile
interesse dalla collettivita' che si intende tutelare. 
    Tale previsione puo' infatti essere ritenuta ragionevole soltanto
per i domini collettivi appartenenti al demanio civico. In  tal  caso
l'inalienabilita' non pregiudica l'interesse del ceto  creditorio  in
quanto il proprio debitore non risulta ancora proprietario  del  bene
il quale appartiene invece alla collettivita'. 
    Il creditore pertanto vanta una etera aspettativa a che  il  bene
entri nel patrimonio del debitore. 
    I diritti minori ad esso spettanti (ad  esempio  l'enfiteusi  sui
generis  prevista  dalla  normativa  speciale)  in   pendenza   delle
procedure volte ad estinguere gli usi civici  sui  beni  del  demanio
civico sono correlati a specifici obblighi gravanti su tale  soggetto
e pertanto la inalienabilita'  appare  giustificata  pur  comprimendo
l'interesse dei creditori. 
    Il bene entrera' nel patrimonio del debitore soltanto in  seguito
alla conclusione del procedimento previsto dalla legge speciale. 
    Non si pone inoltre la tematica dei diritti  di  garanzia  atteso
che tali diritti, se esistenti, sono stati costituiti  in  violazione
della normativa vigente, e pertanto le  esigenze  dell'ereditare  non
appaiono  meritevoli  di  tutela  (si  pensi   all'ipoteca   concessa
dall'occupante abusivo). Parimenti l'eventuale occupazione  del  bene
ovvero edificazione dello stesso rappresentano situazioni patologiche
che non possono certo legittimare il debitore a  ridurre  le  proprie
obbligazioni mediante l'alienazione coattiva del bene appartenente al
demanio civico e l'attribuzione del ricavato ai creditori. 
    Tali considerazioni appaiono inconferenti invece con riguardo  ai
beni gravati da uso civico dei quali il debitore e' proprietario. 
4. Violazione dell'art. 42 della Carta costituzionale. 
    Infine, la previsione dell'inalienabilita'  delle  terre  private
gravate da usi civici appare lesiva del regime di proprieta'  privata
sancita dall'art. 42  della  Corte  costituzionale  con  riguardo  al
diritto di proprieta' esistente sulle terre  gravate  da  usi  civici
alla data di entrata in vigore della legge n. 168/2017.  Come  si  e'
gia' avuto modo di argomentare infatti per i  domini  collettivi  non
appartenenti al demanio civico non sussistono ragioni di tutela della
collettivita'  che  giustifichino  la  compressione  del  diritto  di
proprieta' impedendone la  circolazione,  in  assenza  di  preventiva
conclusione del procedimento di liquidazione.  Parimenti  non  vi  e'
ragione per paralizzare le pretese creditorie e cio'  specie  per  le
procedure pendenti. Invero, in tale ipotesi, il  creditore  si  trova
nell'impossibilita' di completare l'iter previsto per la liquidazione
dell'uso  civico  poiche'  riservato  all'iniziativa   del   debitore
esecutato, il quale potrebbe tuttavia difettare non solo di interesse
ma anche delle risorse materiali per provvedervi. 
    La  normativa  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.   168/2017,
nonostante la  formulazione  apparentemente  ricognitiva  del  regime
esistente appare, come  si  avuto  modo  di  esporre,  e'  innovativa
rispetto al regime previgente di  circolazione  delle  terre  private
introducendo  un  inedito  regime  di  inalienabilita'  di  beni   di
proprieta' privata. Tale nuovo regime viene introdotto in assenza  di
una disciplina transitoria ed in assenza di indennizzo. 
    E' nota a questo giudice  l'interpretazione  dell'art.  42  della
Corte  costituzionale  che   considera   necessaria   la   previsione
dell'indennizzo soltanto  peri  provvedimenti  ablatori  a  carattere
particolare. 
    Nel  caso  di  specie,  tuttavia,  l'assenza  di  un   indennizzo
impedisce al ceto creditorio di concentrare  le  proprie  pretese  su
tale indennita' al contrario di quanto invece avverrebbe in  caso  di
esproprio ai sensi del testo unico n. 327/2001. 
    La introdotta inalienabilita'  delle  terre  private  applicabile
anche ai beni oggetto di procedura esecutiva pendente, in assenza  di
indennizzo,  comporta  che  a  fronte  della  improcedibilita'  della
procedura  esecutiva  il  creditore  sia  sfornito  di   qualsivoglia
strumento di tutela delle proprie pretese vedendosi privato  ex  post
ed ex lege della possibilita' di espropriare il  bene  di  proprieta'
del debitore. 
    La Corte costituzionale ha affermato che  «E'  intuitivo  infatti
come   non   possa   escludersi   la   violazione   di   un   diritto
costituzionalmente  garantito,  sol  perche'  essa  e'  temporalmente
limitata. La nostra Costituzione dispone che «la  proprieta'  privata
e' riconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42, secondo comma), in
armonia peraltro con un principio generalmente  condiviso  e  sancito
anche  nell'art.  17  della  Dichiarazione  universale  dei   diritti
dell'uomo, approvata alla unanimita'  da  tutti  gli  Stati  aderenti
all'ONU, secondo  cui:  «ogni  individuo  ha  diritto  di  avere  una
proprieta' personale o in comune con  altri.  Nessun  individuo  puo'
essere  arbitrariamente  privato  della  sua  proprieta'».   Non   e'
consentito percio' al legislatore ordinario  intervenire  liberamente
su  tale  posizione  soggettiva,  che  puo'   essere   legittimamente
compressa sol quando lo esiga il  limite  della  «funzione  sociale»,
considerato nello stesso precetto costituzionale poc'anzi  ricordato:
funzione sociale, la quale esprime, accanto  alla  somma  dei  poteri
attribuiti  al  proprietario  nel  suo  interesse,   il   dovere   di
partecipare alla soddisfazione di  interessi  generali,  nel  che  si
sostanzia la nozione stessa del  diritto  di  proprieta'  come  viene
modernamente  intesa  e  come  e'   stata   recepita   dalla   nostra
Costituzione (Corte. costituzionale sentenza n. 108 del 1986). 
    Nel caso di specie la circostanza che il bene  potrebbe  divenire
nuovamente alienabile a seguito della conclusione del procedimento di
liquidazione non consente di ritenere, ad avviso di  questo  giudice,
superata la prospettata violazione dell'art. 42 della Costituzione in
quanto obbliga il proprietario del bene ad estinguere l'uso civico al
solo fine di poter disporre del proprio diritto di proprieta'. 
    Come si e' detto, la normativa non appare dettata dalla finalita'
di garantire la  funzione  sociale  del  diritto  di  proprieta'  dal
momento che l'alienazione non interferirebbe  con  l'esercizio  degli
usi civici gravanti sul bene da parte della collettivita'. 
    Parimenti tale normativa pretermette gli interessi dei  creditori
anche nelle ipotesi in cui il diritto di credito derivi  da  esigenze
primarie espressione di diritti costituzionali quali il diritto  alla
retribuzione o al mantenimento  (creditore  procedente  lavoratore  o
beneficiano del diritto al mantenimento). 
    «La precisazione del contenuto della proprieta' nel rapporto  con
le istanze generali non puo' essere fatta in modo  che  essa  risulti
svuotata del tutto di contenuto: in tal caso non  ne  viene  moderato
l'esercizio, ma il diritto viene soppresso e  la  concessione  di  un
indennizzo non puo' essere evitata» (Corte costituzionale sentenza n.
79 del 1971). 
    In tal caso l'equiparazione  del  regime  giuridico  delle  terre
private gravate  da  uso  civico  a  quello  previsto  per  i  domini
collettivi costituenti il  demanio  civico  finisce  per  svilire  il
contenuto  del  diritto  di  proprieta'  limitandone  l'esercizio  ed
equiparando     (quanto     al     regime     di     inalienabilita',
dell'indivisibilita',   dell'inusucapibilita'   e   della    perpetua
destinazione agro-silvo-pastorale) il  proprietario  alla  condizione
dell'occupante in attesa di legittimazione. 
    L'assenza  di  una  procedura  di  indennizzo,  peri  diritti  di
proprieta' su gravate da uso civico esistenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 168/2017, appare lesiva  sia  dei  diritti  del
proprietario, ove lo stesso non disponesse di risorse per  completare
l'iter necessario alla liquidazione, sia in via  mediata  lesiva  del
diritto di credito vantato dal ceto creditorio garantito dai beni del
proprietario-debitore apparendo pertanto  irragionevole  anche  sotto
tale profilo e costituzionalmente illegittima  per  violazione  degli
articoli 42 e 24 della Costituzione in  relazione  all'art.  3  della
Carta costituzionale. 
 
                              Ritenuto 
 
    Che le questioni sollevate  siano  pregiudiziali,  non  potendosi
statuire in ordine alla vendita del compendio pignorato ex  art.  569
del codice di procedura civile in assenza  del  preventivo  scrutinio
della  consulta  in  merito  alla  commerciabilita'  degli   immobili
staggiti; 
    Che la questione non sia manifestamente infondata,  per  tutti  i
motivi addotti; 
    Che  la  lettera  della  legge   non   consenta   interpretazioni
alternative, compatibili col dettato costituzionale,  che  consentano
al giudice di escludere dall'applicazione dell'art. 3, comma 3  della
legge n. 168/2017 i beni di cui alla lettera d)  del  comma  1  della
predetta disposizione; 
    che infatti  l'art.  3,  comma  3  della  legge  n.  168/2017  e'
chiaramente riferito a tutti i domini collettivi di cui  all'art.  3,
comma 1 della medesima legge di tal che' ne  risultano  espressamente
ricomprese anche «le terre  di  proprieta'  di  soggetti  pubblici  o
privati,  sulle  quali  i  residenti  del  comune  o  della  frazione
esercitano  usi  civici»  in  quanto  espressamente  definite  domini
collettivi ex art. 3, comma 1 della predetta legge n. 168/2017; 
    che peraltro il medesimo legislatore  all'art.  3,  comma  2,  ha
inteso ricomprendere nel demanio civico i soli domini  collettivi  di
cui alle lettere a), b), c), e) e f) con l'esclusione dei  domini  di
cui alla lettera d)  mentre  la  predetta  esclusione  non  e'  stata
prevista dal successivo comma 3; 
    Che dai lavori parlamentari, ed in  specie  dal  dossier  n.  594
elaborato dal servizio studi della Camera dei deputati, non  si  trae
nessuna indicazione circa l'esclusione dei beni di  cui  all'art.  3,
comma 1,  lettera  d)  dal  regime  di  inalienabilita'  previsto  al
successivo art. 3, comma 3 della legge n. 168/2017; 
    Che l'art. 12 delle  preleggi  al  Codice  civile  statuisce  che
«nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire  altro  senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole  secondo
la connessione di esse» e che pertanto  l'attivita'  ermeneutica  non
puo' produrre un risultato interpretativo in aperto contrasto con  il
significato letterale del testo normativo.